Ordinanza — n. 13684/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALeone Soriano impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ne ha respinto l'istanza di ricusazione dei giudici della Corte di appello di Catanzaro, dinanzi alla quale è imputato. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13684/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Leone Soriano impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ne ha respinto l'istanza di ricusazione dei giudici della Corte di appello di Catanzaro, dinanzi alla quale è imputato.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ma