Ordinanza — n. 13681/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMario, Giovanni e Rosaria La Terra e Maria Concetta Guerrieri propongono ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il loro ricorso in tema di revocazione della confisca di prevenzione disposta nei loro confronti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza — n. 13681/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il loro ricorso in tema di revocazione della confisca di prevenzione disposta nei loro confronti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA TERRA MARIO nato a RAGUSA il 30/10/1954 GUERRIERI MARIA CONCETTA nato a MONTEROSSO ALMO il 10/06/1957 LA TERRA GIOVANNI nato a RAGUSA il 23/07/1977 LA TERRA ROSARIA nato a RAGUSA il 09/10/1983 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle sarti1 1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mario, Giovanni e Rosaria La Terra e Maria Concetta Guerrieri propongono ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il loro ricorso in tema di revocazione della confisca di prevenzione disposta nei loro confronti.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché non consentito nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790; v. pure Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse).
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso,