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Ordinanza — n. 13678/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Criminal Court dismisses appeal for genericity of grounds without supporting argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13678/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Mirko inadmissible due to the absolute genericity of his grounds. Mirko challenged a second-instance conviction for the crime of recidivism under Article 385 of the Penal Code, alleging a lack of intent, but offered no substantive argumentation to support his complaint. The court ruled that mere expression of grievance without supporting reasoning fails to meet the admissibility threshold required for criminal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are absolutely generic, consisting solely of the expression of grievance without any supporting argumentation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds rejection lack of supporting argumentation recidivism conviction Article 385 Penal Code inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento rischio di soggiorno illegale elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Mirko Gennaro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO MIRKO nato a CASARANO il 04/07/1994 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mirko Gennaro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., lamentando violazione di legge, in ragione del difetto di dolo.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, che si esauriscono nell'enunciazione della doglianza senza alcuna argomentazione di supporto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo 202