Ordinanza — n. 13675/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARoberto Allegretti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod, pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso la scriminante dello stato di necessità, quanto meno nella forma putativa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13675/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385, cod, pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso la scriminante dello stato di necessità, quanto meno nella forma putativa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI ROBERTO nato a MONZA il 22/10/1970 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Roberto Allegretti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod, pen., lamentando violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso la scriminante dello stato di necessità, quanto meno nella forma putativa.
2. Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze puramente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, che illustra con ineccepibile rigore logico e giuridico l'assenza di qualsiasi presupposto per l'applicazione della scriminate (pericolo di un danno grave alla persona, imminenza, inevitabilità altrimenti) e dei motivi per supporne l'esistenza, ancorché erroneamente.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo