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Ordinanza — n. 13668/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13668/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Kubacki Arkadiusz impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337, cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancanza di motivazione in ordine al motivo d'appello riguardante la riduzione della pena nel minimo edittale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13668/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancanza di motivazione in ordine al motivo d'appello riguardante la riduzione della pena nel minimo edittale.

Parole chiave

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punibilità adeguamento della pena sanzione penale scemata imputabilità commisurazione della pena per stupefacenti pena sproporzionata

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUBACKI ARKADIUSZ nato il 20/06/1978 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Kubacki Arkadiusz impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337, cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancanza di motivazione in ordine al motivo d'appello riguardante la riduzione della pena nel minimo edittale.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando i plurimi precedenti dell'imputato e la sua fuga: valutazione nient'affatto arbitraria e, perciò, non sindacabile in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo 2