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Ordinanza — n. 13665/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13665/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con distinti atti dei suoi due difensori, Giuliano Bevilacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., contestando: Tali doglianze sono ambedue inammissibili. 2.1. La prima, in tema di prescrizione, è manifestamente infondata: il relativo termine, prorogato per effetto delle interruzioni verificatesi in ragione delle varie fasi processuali, è pari a sette anni e sei mesi dalla data del fatto, che si è verificato il 24 marzo 2016. 2.2. Il secondo motivo non è consentito. In tema di riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è sirdacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato, sicuramente non ravvisabile nel caso specifico. Il relativo onere motivazionale, infatti, può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come ha fatto la sentenza impugnata, altresì ragionevolmente evidenziando gli aspetti oggettivi della condotta (preliminare fuga, reazione molto violenta).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13665/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero persecuzione determinante per la fuga guida nonostante revoca della patente violenza o minaccia contro le autorità infrazione privilegiata concussione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA GIULIANO nato a ROMA il 08/11/1970 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con distinti atti dei suoi due difensori, Giuliano Bevilacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., contestando:

1) l'omissione immotivata della declaratoria di prescrizione del reato;

2) l'omessa motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

2. Tali doglianze sono ambedue inammissibili. 2.1. La prima, in tema di prescrizione, è manifestamente infondata: il relativo termine, prorogato per effetto delle interruzioni verificatesi in ragione delle varie fasi processuali, è pari a sette anni e sei mesi dalla data del fatto, che si è verificato il 24 marzo 2016. 2.2. Il secondo motivo non è consentito. In tema di riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è sirdacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato, sicuramente non ravvisabile nel caso specifico. Il relativo onere motivazionale, infatti, può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come ha fatto la sentenza impugnata, altresì ragionevolmente evidenziando gli aspetti oggettivi della condotta (preliminare fuga, reazione molto violenta).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il