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Ordinanza — n. 13663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tsiklauri Mannuka impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 582-585, cod. pen., lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582-585, cod. pen., lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono per lesioni personali sospensione di pena ricusazione del pubblico ministero trauma alla mano attenuazione libera della pena sospensione delle prestazioni d'invalidità

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TSIKLAURI MAMUKA nato il 26/04/1978 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tsiklauri Mannuka impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 582-585, cod. pen., lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Premesso che la questione non era stata devoluta al giudice d'appello né con il gravame, né in sede di conclusioni, deve rilevarsi che, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione, e sempre che la questione venga comunque devoluta dall'appellante nel corso del processo (anche, dunque, soltanto in sede di discussione finale), l'obbligo di motivazione deve intendersi limitato ai profili sui quali il giudice d'appello ha il potere di pronunciarsi d'ufficio, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (applicazione dei benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento tra circostanze). Al di fuori di tale ristretto perimetro, invece, l'assenza di motivazione della non decisione del giudice d'appello sulle questioni propostegli soltanto in corso di causa non può costituire motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376, proprio con riferimento alla sospensione condizionale della pena).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il