Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of interest regarding sentencing increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Renato Munzi's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. Munzi argued for renewed investigative procedures, lack of intent, and improper sentencing, but the court found these complaints merely repetitive of the appellate decision without critical analysis. The court further noted that the appellant had no standing to complain about the specific calculation of the sentencing increase for continued offense, as it was not applied. Consequently, the appeal was rejected, and Munzi was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reiterate appellate arguments without critical analysis of dissenting reasoning are inadmissible, and appellants lack interest to complain about sentencing increases that were not actually applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNZI RENATO nato a OTRICOLI il 09/11/1964 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN Duarro 1. Renato Munzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 341-bis, cod. pen.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti capi e punti della decisione:
1) omessa rinnovazione istruttoria per accertare la capacità dell'imputato di partecipare al processo nonché d'intendere e di volere al momento del fatto;
2) affermazione di colpevolezza per entrambi i reati, per difetto del dolo e, quanto alla resistenza, anche del compimento di attività d'ufficio da parte dei pp.uu.;
3) trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. Le prime due doglianze sono puramente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione dissenziente contenuta in sentenza, specifica e logicamente lineare. In tema di trattamento sanzionatorio, poi, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del mero arbitrio o del ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato, sicuramente non ravvisabile nel caso specifico. Quanto, poi, alla mancata specificazione dell'aumento di pena per continuazione, il ricorrente non ha interesse a dolersene, poiché tale aumento non risulta essere stato applicato. La pena, infatti„ è stata così calcolata: pena-base, 6 mesi recl. (ovvero il minimo edittale dell'art. 337, cit.), diminuita per le attenuanti generiche a 5 mesi e 10 giorni.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso,