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Ordinanza — n. 13661/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for arbitrary official act and denial of suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize the defense of reaction to an arbitrary official act and the denial of a suspended sentence, citing his clean record. The court rejected these claims, noting that the police actions were merely routine identification procedures and that the trial judge correctly weighed the appellant's prior judicial precedents against his formal lack of criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 63 c.p.: The defense of reaction to an arbitrary official act requires the act to be wholly unjustified or abusive, which was not present in routine identification; a suspended sentence may be denied when prior judicial precedents indicate a high risk of future recidivism despite a formal clean record.

Parole chiave

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arbitrary official act suspended sentence reaction defense judicial precedents manifest unfoundedness police identification recidivism risk persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Samel Chukwunadu impugna la sentenza in epigrafe ndicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod.
Art. 63 c.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 282422
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHUKWUNADU SAMEL nato il 31/12/1990 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Samel Chukwunadu impugna la sentenza in epigrafe ndicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione a:

1) esclusione dell'esimente della reazione agli atti arbitrari del p.u.;

2) diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante la riconosciuta incensuratezza dell'imputato (motivi ribaditi pure con successiva memoria scritta).

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2.1. Quanto al primo, l'atto del pubblico ufficiale può ritenersi arbitrario allorché sia del tutto ingiustificato o persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione, oppure quando, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia incongruente rispetto alle modalità impiegate e alle finalità da perseguire, a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali (così, tra molte, Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 282422).

Nulla di tutto ciò si è verificato nello specifico, in cui, nel corso di legittima attività di polizia amministrativa, gli agenti si sono limitati alle corrette formalità d'identificazione dell'imputato, del tutto rituali e consentite benché, in ipotesi, egli fosse loro già noto. 2.2. In punto di sospensione condizionale, la motivazione della sentenza impugnata, di integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni del primo giudice, può ritenersi adeguata, nel momento in cui si rivela manifestamente infondata la relativa doglianza mossa con l'atto d'appello e che si assume essere rimasta senza risposta.

Il Tribunale, infatti, non è incorso in alcuna contraddizione, poiché, pur dando atto dell'incensuratezza "formale" dell'imputato, ha rilev'ato la presenza di plurimi "precedenti giudiziari" a suo carico, che ha poi valorizzato legittimamente - per fondarvi una prognosi sfavorevole di astensione dai delinquere per l'avvenire.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese de! procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro„ non ravvisando:si assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

CM7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così de