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Ordinanza — n. 13660/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13660/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Dia Amadou Oumar impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 532-583, cod. pen., lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per continuazione per il delitto di lesioni. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, ritenendo congruo detto aumento apportato dal primo giudice, in ragione dell'inabilità assoluta al lavoro residuata alla persona offesa in conseguenza delle lesioni patite: valutazione nient'affatto arbitraria e, perciò, non sindacabile in questa sede.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13660/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 532-583, cod. pen., lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per continuazione per il delitto di lesioni. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, ritenendo congruo detto aumento apportato dal primo giudice, in ragione dell'inabilità assoluta al lavoro residuata alla persona offesa in conseguenza delle lesioni patite: valutazione nient'affatto arbitraria e, perciò, non sindacabile in questa sede.

Parole chiave

Generato dall'IA
inesigibile malgrado lesioni salute risarcimento del danno alla persona azione civile adeguamento della pena abbandono per lesioni personali indennità per il danno soggettivo

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA AMADOU OUMAR nato il 05/10/1982 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dia Amadou Oumar impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 532-583, cod. pen., lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per continuazione per il delitto di lesioni.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, ritenendo congruo detto aumento apportato dal primo giudice, in ragione dell'inabilità assoluta al lavoro residuata alla persona offesa in conseguenza delle lesioni patite: valutazione nient'affatto arbitraria e, perciò, non sindacabile in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo