Ordinanza — n. 13657/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAViolete Gaspri impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 388, comma 2, e 612, cod. pen., lamentando la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per l'erronea esclusione del requisito dell'occasionalità della violazione, in quanto questa sarebbe ravvisabile anche nel caso di singoli reati aventi ad oggetto condotte plurime; abituali e reiterate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13657/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 388, comma 2, e 612, cod. pen., lamentando la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per l'erronea esclusione del requisito dell'occasionalità della violazione, in quanto questa sarebbe ravvisabile anche nel caso di singoli reati aventi ad oggetto condotte plurime; abituali e reiterate.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPRI VIOLETE nato il 05/03/1973 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Violete Gaspri impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 388, comma 2, e 612, cod. pen., lamentando la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per l'erronea esclusione del requisito dell'occasionalità della violazione, in quanto questa sarebbe ravvisabile anche nel caso di singoli reati aventi ad oggetto condotte plurime; abituali e reiterate.
2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo, in diritto ed in fatto. Sotto il primo aspetto, perché l'assunto difensivo potrebbe astrattamente valere per i reati permanenti, abituali o comunque a consumazione prolungata, quali non sono quelli in contestazione. In fatto, poi, la sentenza impugnata ha escluso la causa di non punibilità non per tale ragione giuridica, ma perché ha ritenuto che la condotta non fosse di minima portata offensiva, in ragione della reiterazione nel tempo e della persistenza nonostante i provvedimenti giurisdizionali intervenuti tra le parti.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila eiuro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10