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Ordinanza — n. 13655/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13655/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13655/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGGIANO VALERIO nato a ASTI il 22/09/1989 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39600/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale Valerio Caggiano era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 367 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni, inerenti alla valutazione delle prove e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pag. 3-7 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 367 cod. pen; Ordinanza — n. 13655/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 39600/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale Valerio Caggiano era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 367 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni, inerenti alla valutazione delle prove e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pag. 3-7 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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truffa aggravata prove corroboranti reati di corruzione altri capi d'accusa censura dell'apprezzamento delle prove istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 367 cod. pen
39600/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale Valerio Caggiano era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 367 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGGIANO VALERIO nato a ASTI il 22/09/1989 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39600/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale Valerio Caggiano era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 367 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni, inerenti alla valutazione delle prove e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pag. 3-7 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i