Ordinanza — n. 13652/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Gentile impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 367, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di riconoscimento della recidiva 2. Il ricorso è inammissibile. Esso reitera le doglianze proposte con i motivi d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, che si sofferma in modo specifico e convincente su entrambi i profili lamentati (inattendibilità della prova testimoniale a discarico; carattere qualificante dei precedenti penali dell'imputato).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 367, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di riconoscimento della recidiva 2. Il ricorso è inammissibile. Esso reitera le doglianze proposte con i motivi d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, che si sofferma in modo specifico e convincente su entrambi i profili lamentati (inattendibilità della prova testimoniale a discarico; carattere qualificante dei precedenti penali dell'imputato).
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a LAVELLO il 06/02/1942 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Gentile impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 367, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di riconoscimento della recidiva 2. Il ricorso è inammissibile. Esso reitera le doglianze proposte con i motivi d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, che si sofferma in modo specifico e convincente su entrambi i profili lamentati (inattendibilità della prova testimoniale a discarico; carattere qualificante dei precedenti penali dell'imputato).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo