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Ordinanza — n. 13652/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13652/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Gentile impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 367, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di riconoscimento della recidiva 2. Il ricorso è inammissibile. Esso reitera le doglianze proposte con i motivi d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, che si sofferma in modo specifico e convincente su entrambi i profili lamentati (inattendibilità della prova testimoniale a discarico; carattere qualificante dei precedenti penali dell'imputato).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 367, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di riconoscimento della recidiva 2. Il ricorso è inammissibile. Esso reitera le doglianze proposte con i motivi d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, che si sofferma in modo specifico e convincente su entrambi i profili lamentati (inattendibilità della prova testimoniale a discarico; carattere qualificante dei precedenti penali dell'imputato).

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali cognizione del ricorso per cassazione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a LAVELLO il 06/02/1942 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Gentile impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 367, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di riconoscimento della recidiva 2. Il ricorso è inammissibile. Esso reitera le doglianze proposte con i motivi d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, che si sofferma in modo specifico e convincente su entrambi i profili lamentati (inattendibilità della prova testimoniale a discarico; carattere qualificante dei precedenti penali dell'imputato).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo