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Ordinanza — n. 13649/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13649/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFURNA EMANUELE nato a RIVOLI il 09/04/1981 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39473/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado cori la quale Emanuele Infurna era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto e per i precedenti penali, di cui uno anche specifico, sintomatici di abitualità (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13649/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 39473/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado cori la quale Emanuele Infurna era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto e per i precedenti penali, di cui uno anche specifico, sintomatici di abitualità (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione in materia penale criminalità persistente guida recidiva in stato di ebbrezza aggravamento della pena infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
39473/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado cori la quale Emanuele Infurna era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFURNA EMANUELE nato a RIVOLI il 09/04/1981 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39473/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado cori la quale Emanuele Infurna era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto e per i precedenti penali, di cui uno anche specifico, sintomatici di abitualità (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il