Ordinanza — n. 13645/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO TIZIANA nato a PIOMBINO il 17/04/1977 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle part0 udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39392/2022 premesso che con l'ordinanza sopra indicata, adottata nel corso del giudizio ±(ga;o_. dibattimentale, il Tribunale di SaeTII rigettava la richiesta formulata dalla difesa della imputata Tiziana Izzo di esclusione della parte civile Comune di Rozzano; che avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'imputata la quale ha dedotto violazione di legge; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico che l'ordinanza del giudice del dibattimento di rigetto di una richiesta di esclusione della parte civile non è autonomamente ricorribile, ma è impugnabile solo con la sentenza finale del giudizio (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13645/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858); che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO TIZIANA nato a PIOMBINO il 17/04/1977 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle part0 udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39392/2022 premesso che con l'ordinanza sopra indicata, adottata nel corso del giudizio ±(ga;o_. dibattimentale, il Tribunale di SaeTII rigettava la richiesta formulata dalla difesa della imputata Tiziana Izzo di esclusione della parte civile Comune di Rozzano; che avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'imputata la quale ha dedotto violazione di legge; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico che l'ordinanza del giudice del dibattimento di rigetto di una richiesta di esclusione della parte civile non è autonomamente ricorribile, ma è impugnabile solo con la sentenza finale del giudizio (Sez.
U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858); che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i