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Ordinanza — n. 13644/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13644/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MARIO nato a NAPOLI il 16/11/1980 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39370/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mario Forte era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 13644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 39370/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mario Forte era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali riesame dell'asilo allegazioni insufficientemente motivate motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
39370/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mario Forte era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MARIO nato a NAPOLI il 16/11/1980 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39370/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Mario Forte era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della Cassa delle ammende. Così deciso il