Ordinanza — n. 13641/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHI ANDREA nato a RAVENNA il 27/09/1964 avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di RAVENNA419 t o avviso alle_p4r-t udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39246/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Ravenna disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato Andrea Laghi in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione delle condizioni per prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale sì deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 39246/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Ravenna disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato Andrea Laghi in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione delle condizioni per prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale sì deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHI ANDREA nato a RAVENNA il 27/09/1964 avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di RAVENNA419 t o avviso alle_p4r-t udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39246/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Ravenna disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato Andrea Laghi in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione delle condizioni per prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale sì deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso