Ordinanza — n. 13640/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIFRONZO VITO nato a TRIGGIANO il 01/05/1946 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39243/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale Vito Difronzo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a vari profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dedotti in relazione alla valutazione delle prove e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 6-8 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 13640/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 39243/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale Vito Difronzo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a vari profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dedotti in relazione alla valutazione delle prove e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 6-8 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIFRONZO VITO nato a TRIGGIANO il 01/05/1946 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 39243/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale Vito Difronzo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a vari profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dedotti in relazione alla valutazione delle prove e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 6-8 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso