Ordinanza — n. 13638/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRUGO GIOVANNI nato a ROMA il 10/03/1968 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE;_ R.G.N. 38425/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Sirugo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: tenuto conto che la sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine al diniego delle attenuanti generiche con un rinvio alla sentenza di primo grado, struttura argomentativa rapportata all'atto di appello nel quale la questione era stata posta in termini molto indeterminati e senza allegazione o indicazione di elementi favorevoli all'imputato (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38425/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Sirugo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: tenuto conto che la sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine al diniego delle attenuanti generiche con un rinvio alla sentenza di primo grado, struttura argomentativa rapportata all'atto di appello nel quale la questione era stata posta in termini molto indeterminati e senza allegazione o indicazione di elementi favorevoli all'imputato (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRUGO GIOVANNI nato a ROMA il 10/03/1968 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE;_ R.G.N. 38425/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Sirugo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: tenuto conto che la sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine al diniego delle attenuanti generiche con un rinvio alla sentenza di primo grado, struttura argomentativa rapportata all'atto di appello nel quale la questione era stata posta in termini molto indeterminati e senza allegazione o indicazione di elementi favorevoli all'imputato (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso