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Ordinanza — n. 13637/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13637/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13637/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNI GIANNI nato a CASARANO il 20/12/1969 avverso la sentenza del 02/05/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti: udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38420/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Asti disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato Gianni Manni in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione della sussistenza degli elementi di responsabilità e della correttezza della pena; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. la quantificazione della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13637/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38420/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Asti disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato Gianni Manni in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione della sussistenza degli elementi di responsabilità e della correttezza della pena; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. la quantificazione della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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piano di esecuzione delle pene impugnabilità della decisione di rinvio ritiro dell'istanza giudiziaria motivi di cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
38420/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Asti disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato Gianni Manni in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNI GIANNI nato a CASARANO il 20/12/1969 avverso la sentenza del 02/05/2022 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti: udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38420/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Asti disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato Gianni Manni in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione della sussistenza degli elementi di responsabilità e della correttezza della pena; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. la quantificazione della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso