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Ordinanza — n. 13636/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13636/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDIRIZZI ALESSANDRO nato a ROMA il 30/11/1982 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38394/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Indrizzi era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla riconosciuta recidiva reiterata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata: nella quale, anche con riferimento al rigetto della richiesta difensiva di esclusione della recidiva, non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte di appello spiegato che la maggiore pericolosità dell'imputato è desumibile dalla particolare violenza usata nel caso di specie e dalla sua dedizione abituale alla commissione di reati contro il patrimonio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38394/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Indrizzi era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla riconosciuta recidiva reiterata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata: nella quale, anche con riferimento al rigetto della richiesta difensiva di esclusione della recidiva, non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte di appello spiegato che la maggiore pericolosità dell'imputato è desumibile dalla particolare violenza usata nel caso di specie e dalla sua dedizione abituale alla commissione di reati contro il patrimonio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale pentito risarcimento alle vittime di reati restituzione dell'assistenza sociale reati violenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDIRIZZI ALESSANDRO nato a ROMA il 30/11/1982 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38394/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Indrizzi era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla riconosciuta recidiva reiterata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata: nella quale, anche con riferimento al rigetto della richiesta difensiva di esclusione della recidiva, non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte di appello spiegato che la maggiore pericolosità dell'imputato è desumibile dalla particolare violenza usata nel caso di specie e dalla sua dedizione abituale alla commissione di reati contro il patrimonio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci