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Sentenza — n. 13635/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13635/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13635/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BONITO MICHELE nato a ROMA il 06/09/1972 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38393/2022 Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato Michele Di Bonito era stato condannato in relazione al reato continuato di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto la violazione di legge. Va rilevato che i reati si sono estinti per intervenuta morte dell'imputato, causa di non punibilità che va dichiarata immediatamente in assenza delle condizioni per prosciogliere il prevenuto nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13635/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38393/2022 Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato Michele Di Bonito era stato condannato in relazione al reato continuato di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto la violazione di legge. Va rilevato che i reati si sono estinti per intervenuta morte dell'imputato, causa di non punibilità che va dichiarata immediatamente in assenza delle condizioni per prosciogliere il prevenuto nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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restituzione in pristino ricusazione del pubblico ministero pericolo di reiterazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione successo d'integrazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Va rilevato che i reati si sono estinti per intervenuta morte dell'imputato, causa di non punibilità che va dichiarata immediatamente in assenza delle condizioni per prosciogliere il prevenuto nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BONITO MICHELE nato a ROMA il 06/09/1972 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38393/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato Michele Di Bonito era stato condannato in relazione al reato continuato di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il quale ha dedotto la violazione di legge. Va rilevato che i reati si sono estinti per intervenuta morte dell'imputato, causa di non punibilità che va dichiarata immediatamente in assenza delle condizioni per prosciogliere il prevenuto nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 10/0