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Ordinanza — n. 13633/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13633/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEMNI ABDELLATIF nato il 29/05/1961 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAtianWiso—aIr udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38366/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado di condanna di Abdellatif Jemni in relazione ai reati di cui agli art. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato personalmente; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto• che tale atto di impugnazione può essere presentato oramai solo dal difensore iscritto all'albo speciale dei 'cassazionisti'; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38366/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado di condanna di Abdellatif Jemni in relazione ai reati di cui agli art. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato personalmente; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto• che tale atto di impugnazione può essere presentato oramai solo dal difensore iscritto all'albo speciale dei 'cassazionisti'; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento diritto a un difensore difetto di sottoscrizione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indigenza finanziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEMNI ABDELLATIF nato il 29/05/1961 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAtianWiso—aIr udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38366/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado di condanna di Abdellatif Jemni in relazione ai reati di cui agli art. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato personalmente; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto• che tale atto di impugnazione può essere presentato oramai solo dal difensore iscritto all'albo speciale dei 'cassazionisti'; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10