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Ordinanza — n. 13632/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13632/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTOURI OMAR nato il 31/08/1986 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38361/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Omar Mastouri era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in relazione a plurimi profili, motivi in seguito sostanzialmente reiterati con una memoria trasmessa via pec; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e all'assenza di elementi da cui poter desumere che l'imputato avesse agito in reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38361/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Omar Mastouri era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in relazione a plurimi profili, motivi in seguito sostanzialmente reiterati con una memoria trasmessa via pec; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e all'assenza di elementi da cui poter desumere che l'imputato avesse agito in reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale impedimento di un atto dell'autorità atti impugnabili esame di cassazione censura costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTOURI OMAR nato il 31/08/1986 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38361/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale Omar Mastouri era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in relazione a plurimi profili, motivi in seguito sostanzialmente reiterati con una memoria trasmessa via pec; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e all'assenza di elementi da cui poter desumere che l'imputato avesse agito in reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis