Ordinanza — n. 13629/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICECONTE ANNA MARIA nato a UGGIANO LA CHIESA il 16/09/1964 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38353/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Anna Maria Viceconte era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che la prevenuta ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, al trattamento sanzionatorio e alla prospettata intervenuta prescrizione del reato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 316-ter cod. pen; Ordinanza — n. 13629/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38353/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Anna Maria Viceconte era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che la prevenuta ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, al trattamento sanzionatorio e alla prospettata intervenuta prescrizione del reato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICECONTE ANNA MARIA nato a UGGIANO LA CHIESA il 16/09/1964 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38353/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Anna Maria Viceconte era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che la prevenuta ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, al trattamento sanzionatorio e alla prospettata intervenuta prescrizione del reato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso