Ordinanza — n. 13625/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMMA EMANUELE nato a NAPOLI il 28/08/1988 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; , R.G.N. 38330/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Emanuele Summa era stato condannato in relazione ai reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e non anche quelli del meno grave reato di minaccia; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13625/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38330/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Emanuele Summa era stato condannato in relazione ai reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e non anche quelli del meno grave reato di minaccia; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMMA EMANUELE nato a NAPOLI il 28/08/1988 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; , R.G.N. 38330/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Emanuele Summa era stato condannato in relazione ai reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che il prevenuto ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e non anche quelli del meno grave reato di minaccia; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis