Ordinanza — n. 13622/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; ,---) R.G.N. 38310/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Barnaba era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato un motivo privo del requisito della specificità, concretizzandolo nella reiterata e generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte poste a base della decisione di negare che il prevenuto fosse affetto da vizio totale di mente (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 13622/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38310/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Barnaba era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato un motivo privo del requisito della specificità, concretizzandolo nella reiterata e generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte poste a base della decisione di negare che il prevenuto fosse affetto da vizio totale di mente (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; ,---) R.G.N. 38310/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Barnaba era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato un motivo privo del requisito della specificità, concretizzandolo nella reiterata e generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte poste a base della decisione di negare che il prevenuto fosse affetto da vizio totale di mente (v. pag. 2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i