Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13617/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13617/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZO SILVANA nato a CANICATTI' il 18/05/1978 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38266/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Silvana Cannizzo era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che la prevenuta ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 334 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13617/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38266/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Silvana Cannizzo era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che la prevenuta ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali motivi di cassazione esame nel merito circostanze attenuanti riesame dell'asilo riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 334 cod. pen
38266/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Silvana Cannizzo era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 334 cod.
art. 131-bis cod. pen
impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZO SILVANA nato a CANICATTI' il 18/05/1978 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 38266/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Silvana Cannizzo era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che la prevenuta ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), anche con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso