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Ordinanza — n. 13615/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13615/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Domenico Anzalone impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli sostiene: che la p.o., benché agente di polizia, abbia agito nell'occasione quale privato cittadino;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13615/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, nonché propone una ricostruzione alternativa dei fatti non sorretta da congruenti risultanze probatorie e comunque non consentita in questa sede.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità risarcimento per atto illecito anonimato ricusazione del pubblico ministero minaccia all'ordine pubblico annullamento civile

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALONE DOMENICO nato a PALERMO il 06/11/1996 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Domenico Anzalone impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli sostiene:

1) che la p.o., benché agente di polizia, abbia agito nell'occasione quale privato cittadino;

2) che egli non ha percepito la frase con cui la p.o. si è qualificata.

2. Il ricorso è inammissibile, perché è fondato su doglianze sostanzialmente reiterative di quelle d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, nonché propone una ricostruzione alternativa dei fatti non sorretta da congruenti risultanze probatorie e comunque non consentita in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marz