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Ordinanza — n. 13612/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13612/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINDINELLO QUINTINO nato a ALLISTE il 01/11/1944 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 37228/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Quintino Pindinello era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-4 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13612/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 37228/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Quintino Pindinello era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-4 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate motivi che possono invocarsi procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINDINELLO QUINTINO nato a ALLISTE il 01/11/1944 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 37228/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Quintino Pindinello era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-4 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso