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Ordinanza — n. 13607/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13607/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZILLOTTI MARINO nato a BRINDISI il 27/07/1975 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 36963/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marino Anzillotti era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello sato di necessità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 54 cod. pen. perché il prevenuto non si era trovato in pericolo di vita e comunque avrebbe potuto avvisare le forze dell'ordine delle ragioni del suo allontanamento da casa (v. pag. 2-3 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 13607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 36963/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marino Anzillotti era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello sato di necessità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 54 cod. pen. perché il prevenuto non si era trovato in pericolo di vita e comunque avrebbe potuto avvisare le forze dell'ordine delle ragioni del suo allontanamento da casa (v. pag. 2-3 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione di familiari sospensione dell'ordine espulsione motivi soggettivi successivi alla fuga abbandono di persone

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
36963/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marino Anzillotti era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 54 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZILLOTTI MARINO nato a BRINDISI il 27/07/1975 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 36963/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marino Anzillotti era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello sato di necessità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 54 cod. pen. perché il prevenuto non si era trovato in pericolo di vita e comunque avrebbe potuto avvisare le forze dell'ordine delle ragioni del suo allontanamento da casa (v. pag. 2-3 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis