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Ordinanza — n. 13598/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and prohibits reviewing sentencing discretion without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for being generic and reiterative of lower court arguments without critical analysis. The appellant challenged the conviction under Article 337 of the Penal Code and the excessive sentence, but the court held that factual findings are unreviewable in this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates lower court arguments without critical analysis, and sentencing discretion cannot be reviewed absent contradictory evidence or proof of excessive punishment beyond standard guidelines.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds sentencing discretion review Article 337 penal code procedural costs award pubblica istigazione a delinquere ricusazione del pubblico ministero impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Gennaro Stupore impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: STUPORE GENNARO nato a TORRE DEL GRECO il 10/01/1992 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gennaro Stupore impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., contestando:

1) il giudizio di colpevolezza, per non essere stata la sua condotta funzionale ad impedire l'attività dei pp.uu.;

2) l'eccessività della pena ed il diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, in quanto sostanzialmente reiterativo di quelli d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, nonché propone una ricostruzione alternativa dei fatti non sorretta da congruenti risultanze probatorie e comunque non consentita in questa sede. 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti.

Il diniego delle attenuanti generiche può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come ha fatto la sentenza impugnata. La misura della pena può ritenersi adeguatamente giustificata anche con l'uso di locuzioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo necessaria una specifica giustificazione solo quando essa sia di gran lunga superiore alla media edittale.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso,