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Ordinanza — n. 13597/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds for mandatory substitution of custodial sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific elements justifying the mandatory substitution of a custodial sentence with a non-custodial measure. The applicant argued for substitution without detailing the statutory criteria required under Italian law, rendering the request too generic. Consequently, the court rejected the claim and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.; Art. 168 c.p.: The request for mandatory substitution of a custodial sentence must be supported by specific factual elements demonstrating the statutory conditions for substitution; a generic request lacking such elements is inadmissible.

Parole chiave

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mandatory substitution of sentence custodial penalty replacement inadmissible appeal specific grounds requirement Italian criminal procedure ammende per infrazione procedurale addebito di tasse indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.
Art. 168 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AMID SALADINO nato il 22/02/1975 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione d'ufficio della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico non essendo stato indicato nessun elemento per il quale la pena detentiva avrebbe dovuto essere sostituita; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.