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Ordinanza — n. 13594/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments lacking specific factual connection to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mahdi Atif inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a Bologna Court of Appeal decision regarding the recognition of a specific legal fact under Article 73 of the 1990 Decree. The court rejected the appeal because the arguments were too generic and failed to meaningfully engage with the detailed reasoning provided by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and do not specifically address the factual and legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Corte di Cassazione procedural costs Article 73 decree spese di difesa indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDI ATIF nato il 21/12/1998 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito fornito una adeguata spiegazione; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R a, il 21 ottobre 2022.