Ordinanza — n. 13591/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEL HA] AHMED nato a TUNISI( TUNISIA) il 03/07/1993 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ‘ FATTO E DIRITTO I Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito fornito una adeguata spiegazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paqarhento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEL HA] AHMED nato a TUNISI( TUNISIA) il 03/07/1993 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ‘ FATTO E DIRITTO I Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito fornito una adeguata spiegazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paqarhento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.