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Ordinanza — n. 13590/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific argumentative support against lower court sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13590/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kasemi Fatjon against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a reduced sentence and the recognition of generic mitigating circumstances while denying recidivism. The court rejected these claims because the lower judges had already provided adequate explanations regarding sentencing and mitigating factors in their written decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are entirely generic and do not specifically address the factual or legal reasoning provided by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing mitigation recidivism denial Cassation procedure spese di difesa ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASEMI FATJON nato il 01/11/1987 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; i FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito sui punti indicati in ricorso fornito una adeguata spiegazione (cfr. pagg. 2-3-4- sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.