Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to address the court's specific reasoning on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it did not directly confront the specific reasoning used by the Court of Appeal to deny mitigating circumstances. The appellant argued only for a lack of cooperative conduct, ignoring the court's additional findings regarding the absence of favorable justifying elements. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to address the specific grounds of reasoning used by the lower court to reject the requested mitigating circumstances, particularly when those grounds extend beyond the appellant's sole argument.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIDI KADRIN nato il 03/04/1973 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate, si assume, solo in ragione della mancata condotta collaborativa dell'imputato; Ritenuto il motivo inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte, oltre a far riferimento alla mancata condotta collaborativa, ha motivato il diniego della invocate circostanze attenuanti generiche facendo correttamente riferimento anche alla mancanza di elementi favorevoli giustificativi; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.