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Ordinanza — n. 13585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BKHAITA LABDAOUI nato a BENI AMIR EST( MAROCCO) il 01/09/1983 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito spiegato le ragioni per cui è stata ritenuta raggiunta la prova delle cessioni pregresse rispetto all'episodio del 10.7.2014; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarrfento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso in oma, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BKHAITA LABDAOUI nato a BENI AMIR EST( MAROCCO) il 01/09/1983 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito spiegato le ragioni per cui è stata ritenuta raggiunta la prova delle cessioni pregresse rispetto all'episodio del 10.7.2014; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarrfento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso in oma, il 21 ottobre 2022.