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Ordinanza — n. 13584/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Buratti Nicola and Manzolillo Marco inadmissible. The court ruled that the applicants' arguments were too generic because they failed to engage with the detailed reasoning of the lower court's judgment. Furthermore, the appeal by Buratti was deemed baseless as he was charged with a different crime than the one contested against Ionescu Andrea.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals are inadmissible if they are generic and fail to confront the specific arguments of the contested judgment, or if the appellant is charged with a fact distinct from that under dispute.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds factual confrontation distinct criminal facts Cassa delle ammende condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BURATTI NICOLA nato a CESENA il 12/10/1977 MANZOLILLO MARCO nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 05/09/1977 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi dei ricorsi, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; letta la memoria prodotta nell'interesse di Buratti Nicola; ritenuti i ricorsi inammissibili, perché generici, non essendosi confrontati i ricorrenti con le ampie argomentazioni della sentenza impugnata e, quanto, al Buratti, anche perché manifestamente infondato essendo l'imputato chiamato a rispondere di un fatto diverso rispetto a quello contestato a Ionescu Andrea; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de )e ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.