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Ordinanza — n. 13582/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for being entirely generic and lacking specific argumentative support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kassami El Mahdi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found the appeal entirely generic and lacking specific argumentative support relative to the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to provide specific argumentative support relative to the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility lack of specific argumentation Cassazione procedural rules mitigating circumstances rejection procedural costs award spese di difesa indennità di patrocinio modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSAMI EL MAHDI nato il 26/01/1976 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata (cfr., pag. 2); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ajnmende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.