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Ordinanza — n. 13581/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13581/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDAHBI SOUFIANE nato il 21/09/1988 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla intera trama argonnentativa della sentenza impugnata, con cui la Corte ha spiegato, anche nella parte della motivazione relativa alla dosimetria della pena, perché non siano state riconosciute le invocate attenuanti; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Cossi deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

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addebito di tasse ripetibili dell'avvocato ammende per infrazione procedurale rimborso delle spese anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDAHBI SOUFIANE nato il 21/09/1988 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla intera trama argonnentativa della sentenza impugnata, con cui la Corte ha spiegato, anche nella parte della motivazione relativa alla dosimetria della pena, perché non siano state riconosciute le invocate attenuanti; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Cossi deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.