Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13580/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13580/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTU' MAVERICK nato a PIACENZA il 22/12/1992 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena, con particolare riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla recidiva; ritenuti i motivi inammissibili, quanto al primo, perché meramente reiterativo della argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici i merito e da questi adeguatamente valutati, avendo la Corte spiegato come la coltivazione di sostanza stupefacente nella specie non possa considerarsi domestica anche in ragione delle modalità con cui la stessa fu organizzata (l'imputato aveva predisposto una serra) e del quantitativo di sostanza stupefacente esiccata rinvenuta e destinata allo spaccio, e, quanto al secondo, perchè generico non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato (cfr. pag. 4 sentenza); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese complessità della procedura spese di esecuzione addebito di tasse
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTU' MAVERICK nato a PIACENZA il 22/12/1992 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena, con particolare riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla recidiva; ritenuti i motivi inammissibili, quanto al primo, perché meramente reiterativo della argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici i merito e da questi adeguatamente valutati, avendo la Corte spiegato come la coltivazione di sostanza stupefacente nella specie non possa considerarsi domestica anche in ragione delle modalità con cui la stessa fu organizzata (l'imputato aveva predisposto una serra) e del quantitativo di sostanza stupefacente esiccata rinvenuta e destinata allo spaccio, e, quanto al secondo, perchè generico non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato (cfr. pag. 4 sentenza); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.