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Ordinanza — n. 13577/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13577/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMI YASSINE nato a PORRETTA TERME il 01/04/1990 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo, quanto al reato di lesioni personali volontarie, della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen. ritenuto il motivo inammissibile perché non specificamente dedotto in appello e comunque perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ;mmende. Così deciso in3,orna, il 21 ottobre 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13577/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61, n. 2 cod. pen. ritenuto il motivo inammissibile perché non specificamente dedotto in appello e comunque perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ;mmende. Così deciso in3,orna, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese procedurali spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMI YASSINE nato a PORRETTA TERME il 01/04/1990 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo, quanto al reato di lesioni personali volontarie, della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen. ritenuto il motivo inammissibile perché non specificamente dedotto in appello e comunque perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ;mmende. Così deciso in3,orna, il 21 ottobre 2022.