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Ordinanza — n. 13573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL LAGO ORESTE nato a MALO il 04/08/1943 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., del tutto generico e sostanzialmente finalizzato a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, perché, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da una precedente condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e euro 50.000 di multa (cfr., certificato penale in atti); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato accollo delle spese spese di difesa spese di gratuito patrocinio spese legate all'invalidità anticipo delle spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL LAGO ORESTE nato a MALO il 04/08/1943 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., del tutto generico e sostanzialmente finalizzato a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, perché, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da una precedente condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e euro 50.000 di multa (cfr., certificato penale in atti); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.