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Ordinanza — n. 13572/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to address the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding the crime of evasion, but the court found the appeal did not engage with the reasoning of the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected because it sought to solicit a new factual reconstruction rather than addressing the existing legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to confront the reasoning of the appealed judgment or if it is merely a request for a different evaluation of evidence and factual reconstruction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to address reasoning request for new factual reconstruction crime of evasion procedural costs and fine allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO VINCENZO nato a PALERMO il 31/05/1991 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale in ordine al reato di evasione; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché volto a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.