Ordinanza — n. 13571/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINICI MASSIMILIANO nato a TERNI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti il motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argonnentativa della sentenza impugnata; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de le ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de le ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINICI MASSIMILIANO nato a TERNI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti il motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argonnentativa della sentenza impugnata; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de le ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.