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Ordinanza — n. 13567/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DAVIDE nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 22/09/1993 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale e, in particolare, alla identificazione dell'imputato; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte di appello spiegato perché l'imputato fu riconosciuto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive accollo delle spese procedurali petizione d'eredità opposizione al precetto esecutivo termini di ricorso impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DAVIDE nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 22/09/1993 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale e, in particolare, alla identificazione dell'imputato; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte di appello spiegato perché l'imputato fu riconosciuto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.