Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13565/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13565/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13565/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORFI DAVIDE nato a ISOLA DEL LIRI il 29/07/1979 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità penale, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr. pagg. 4 - 6 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13565/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria vizi procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa procedimenti e rimedi accessori
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORFI DAVIDE nato a ISOLA DEL LIRI il 29/07/1979 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità penale, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr. pagg. 4 - 6 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.