Ordinanza — n. 13565/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORFI DAVIDE nato a ISOLA DEL LIRI il 29/07/1979 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità penale, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr. pagg. 4 - 6 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13565/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORFI DAVIDE nato a ISOLA DEL LIRI il 29/07/1979 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità penale, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr. pagg. 4 - 6 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.