Ordinanza — n. 13563/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNZI PAOLO nato a OSTUNI il 12/08/1972 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento, alla ritenuta recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e tende a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, non consentita, e, quanto al secondo ed al terzo, perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13563/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNZI PAOLO nato a OSTUNI il 12/08/1972 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento, alla ritenuta recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e tende a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, non consentita, e, quanto al secondo ed al terzo, perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.