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Ordinanza — n. 13560/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances do not fall within statutory grounds for appeals against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Chagdalí Ahmed and Semmouzi Walid inadmissible and ordered them to pay costs. The applicants challenged a first-instance sentencing decision but failed to cite specific grounds permitted under the amended Code of Criminal Procedure. The court ruled that their arguments did not address the limited categories of reviewable issues, such as the defendant's will or legal qualification of facts. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were condemned to pay procedural expenses and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal against a sentencing decision is admissible only for specific statutory grounds, and appeals failing to cite these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing decision review code of criminal procedure statutory grounds for appeal procedural costs condemnation ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHAGDALI AHMED nato il 02/02/1974 SEMMOUZI WALID nato il 17/05/1988 avverso la sentenza del 18/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOd-at-e-awks~e-19-a-Ft4t--- udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli art. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminati i ricorsi e i rispettivi motivi; ritenuti i motivi inammissibili perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;

Rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dai ricorrenti, che nulla in concreto hanno spiegato; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.